Art. 2.
(Agevolazione tributaria per l'acquisto di pneumatici ricostruiti).

      1. Per finalità di tutela dell'ambiente, a chi acquista in unica soluzione almeno quattro pneumatici ricostruiti, da destinare allo stesso veicolo, è concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa al medesimo veicolo, per il periodo di un'annualità.
      2. Nel caso previsto dal comma 1, l'ammontare della tassa automobilistica è corrisposto all'acquirente dal venditore degli pneumatici, che lo recupera mediante credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla

 

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formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono emanate con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.